mercoledì 30 maggio 2007

Caro Bersani, liberalizza anche i naturalisti!

Un dottore in Scienze Naturali (classi di laurea 27 e 68/s), che ha studiato all'Università la "Natura", non può fare l'accompagnatore naturalistico, mentre un dottore in Lettere può fare la guida turistica. Alcuni naturalisti hanno iniziato a chiedere il riconoscimento della loro professionalità, scrivendo una lettera (senza ottenere risposta) direttamente all'Onorevole Bersani. Se volete contribuire alla causa, eccovi il testo della lettera e l'indirizzo a cui inviarla segreteria.ministro@attivitaproduttive.gov.it, sperando di fare massa critica e di suscitare un minimo di interesse.

Egregio dottor Bersani,
in riferimento al cosiddetto "secondo pacchetto" di liberalizzazioni da Lei promosso ed in particolare al punto sotto riportato che tratta dell'accesso all'attività di guida turistica siamo a richiedere una delucidazione in merito al trattamento della figura di guida o accompagnatore naturalistico che attualmente in molte provincie viene regolato secondo le stesse modalità della guida turistica, tramite cioè il superamento di un esame abilitante che in alcuni casi tratta sia degli aspetti storici-culturali sia di quelli naturalistici.
In virtù di questa analogia nasce perciò il dubbio se quanto previsto per l'accesso all'attività di guida turistica per i soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o titolo equipollente possa essere contemplato, per quanto riguarda l'attività di guida naturalistica, per i soggetti titolari di laurea in scienze naturali o titolo equipollente, considerando che le conoscenze apprese negli anni di università possono essere considerate più che sufficienti per la corretta interpretazione e illustrazione del territorio nei sui aspetti naturalistici e ambientali e che il lavoro di guida o accompagnatore non possa essere differenziato in modo così notevole tra l'aspetto umanistico e quello naturalistico del far conoscere a terzi le caratteristiche del nostro Paese.

[...]
4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi.
[...]

Certo di una vostra cordiale risposta porgo
distinti saluti,

(Nome e Cognome, ev. Professione e Organizzazione)

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