sabato 16 giugno 2007

Sometimes


Avevo le mie carte. Le ho giocate. Ho perso.
Capita.

1 commento:

Anonimo ha detto...

Commissione parlamentare per l'infanzia



D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (limitatamente agli articoli 18 e 19 e ai titoli IV, relativo al diritto all'unità familiare e alla tutela dei minori e V, contenente disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale)

Articolo 18
Soggiorno per motivi di protezione sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (18), o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui):
"Art. 3. - Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:
«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000 (3), salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si dànno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano».
- Per il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale v. nelle note all'art. 9.

Articolo 19
Divieti di espulsione e di respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
"Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonche' alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, e' data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di
cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione e' ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all'esercizio della facoltà di totalizzazione.
Art. 2. Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti
1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorche' quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilità e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore e' iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.
Art. 3. Esercizio del diritto
1. La totalizzazione dei periodi assicurativi e' conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo e', ovvero e' stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, e' consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di
ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 4. Modalità di liquidazione del trattamento
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui e' calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento e' determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:
a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;
b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi e' pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. E' comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall'applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest'ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione e' pari alla variazione media quinquennale del PIL;
c) l'importo della pensione annua e' determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;
d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all'allegato 1.
4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonche' la formula di calcolo di cui all'allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l'introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del
diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall'ordinamento della gestione medesima.
6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.
Art. 5. Pagamento dei trattamenti
1. L'onere dei trattamenti e' a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni e' effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Art. 6. Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.
Art. 7. Norme finali
1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.
ALLEGATO 1 (articolo 4, comma 3, lettera d))
Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati
1 A - 1 - a
Ptot = P0 * ( ------ ) + P1 * ( ----------- )
A - a A - a
dove: Ptot = Quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati P0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell'ente previdenziale P1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4, comma 3 A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista a = Anzianità contributiva maturata presso l'ente


IN SUNTO:

vai a mignotte...


by Gradinoro